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Nella zona arancione si potrà pedalare solo nel proprio comune di residenza.


Nella zona arancione”scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, si potrà svolgere l’attività sportive all’aperto sono nel proprio comune di residenza. In questa zona sarà solo consentito svolgere attività sportiva all’aperto in prossimità del proprio comune di residenza, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

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Commenti

  • Pietro
    04/11/2020

    Mi sa tanto che non avete letto bene. Zona arancione: DPCM art.2, c.4, lett. b) si riferisce a spostamenti fuori dal comune di residenza…con mezzi di trasporto pubblici o privati. Potrebbe sorgere il dubbio che anche la bici sia considerata mezzo di trasporto. Tuttavia, dopo si aggiunge “…salvo…per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. E l’attività sportiva rientra fra quelle “non sospese”. Inoltre, art. 3, c.4, lett. e), che fa riferimento alla zona rossa, dispone che “è altresì consentito svolgimento attività sportiva all’aperto e in forma individuale”. Al riguardo, non è previsto il limite della “prossimità alla propria abitazione” che, invece, si riferisce all’attività motoria. Se ciò vale per zona rossa, a maggior ragione deve valere per zona arancione.

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